IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri, ed in particolare l'articolo 14; 
  Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2010,  ed  in  particolare
l'articolo 1; 
  Visto il regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 17 maggio 2006, su taluni gas  fluorurati  ad  effetto
serra e, in particolare, l'articolo 13; 
  Visto  il  regolamento  n.  1493/2007  della  Commissione,  del  17
dicembre 2007, che  istituisce,  a  norma  del  regolamento  (CE)  n.
842/2006 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  il  formato  della
relazione che deve essere presentata dai produttori,  importatori  ed
esportatori di taluni gas fluorurati ad effetto serra; 
  Visto  il  regolamento  n.  1494/2007  della  Commissione,  del  17
dicembre 2007, che stabilisce, conformemente al regolamento  (CE)  n.
842/2006, la forma delle etichette e  i  requisiti  di  etichettatura
ulteriori per i prodotti e le apparecchiature contenenti  taluni  gas
fluorurati ad effetto serra; 
  Visto  il  regolamento  n.  1497/2007  della  Commissione,  del  18
dicembre 2007, che stabilisce, conformemente al regolamento  (CE)  n.
842/2006, i requisiti standard  di  controllo  delle  perdite  per  i
sistemi  di  protezione  antincendio  fissi  contenenti  taluni   gas
fluorurati ad effetto serra; 
  Visto  il  regolamento  n.  1516/2007  della  Commissione,  del  19
dicembre 2007, che stabilisce, conformemente al regolamento  (CE)  n.
842/2006, i requisiti standard di  controllo  delle  perdite  per  le
apparecchiature fisse di  refrigerazione,  condizionamento  d'aria  e
pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra; 
  Visto il regolamento n. 303/2008 della Commissione,  del  2  aprile
2008 che stabilisce, in conformita' al regolamento (CE) n.  842/2006,
i requisiti minimi e le condizioni per  il  riconoscimento  reciproco
della  certificazione  delle  imprese  e  del  personale  per  quanto
concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione,  condizionamento
d'aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad  effetto
serra; 
  Visto il regolamento n. 304/2008 della Commissione,  del  2  aprile
2008, che stabilisce, in conformita' al regolamento (CE) n. 842/2006,
i requisiti minimi e le condizioni per  il  riconoscimento  reciproco
della  certificazione  delle  imprese  e  del  personale  per  quanto
concerne gli impianti fissi di protezione antincendio e gli estintori
contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra; 
  Visto il regolamento n. 305/2008 della Commissione,  del  2  aprile
2008, che stabilisce, in conformita' al regolamento (CE) n. 842/2006,
i requisiti minimi e le condizioni per  il  riconoscimento  reciproco
della certificazione del personale addetto al recupero di taluni  gas
fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione; 
  Visto il regolamento n. 306/2008 della Commissione,  del  2  aprile
2008, che stabilisce, in conformita' al regolamento (CE) n. 842/2006,
i requisiti minimi e le condizioni per  il  riconoscimento  reciproco
della certificazione del personale  addetto  al  recupero  di  taluni
solventi  a  base  di  gas  fluorurati   ad   effetto   serra   dalle
apparecchiature; 
  Visto il regolamento n. 307/2008 della  Commissione  del  2  aprile
2008 che stabilisce, in conformita' al regolamento (CE) n.  842/2006,
i requisiti minimi per i programmi di formazione e le condizioni  per
il  riconoscimento  reciproco  degli  attestati  di  formazione   del
personale per quanto concerne gli impianti di condizionamento  d'aria
in determinati veicoli a motore contenenti taluni gas  fluorurati  ad
effetto serra; 
  Visto il regolamento n. 308/2008 della Commissione,  del  2  aprile
2008, che stabilisce, in conformita' al regolamento (CE) n. 842/2006,
il  formato  della   notifica   dei   programmi   di   formazione   e
certificazione degli Stati membri; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27  gennaio  2012,
n. 43, concernente le modalita' di attuazione del regolamento (CE) n.
842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 su
taluni gas fluorurati ad effetto serra; 
  Vista la legge 24 novembre  1981,  n.  689,  recante  modifiche  al
sistema penale; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 4 ottobre 2012; 
  Acquisiti i pareri delle competenti  Commissioni  permanenti  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 31 gennaio 2013; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro
della giustizia, di concerto con il Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare; 
 
               Emana il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Il presente decreto reca  la  disciplina  sanzionatoria  per  la
violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n.  842/2006
del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  17  maggio  2006,  di
seguito denominato «regolamento», e ai regolamenti (CE) n. 1493/2007,
n. 1494/2007, n. 1497/2007, n. 1516/2007, n. 303/2008,  n.  304/2008,
n. 305/2008, n. 306/2008, n. 307/2008 e n. 308/2008, come attuati dal
decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988,  n.
          400 (Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento
          della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.  214,  S.O.,
          cosi' recita: 
              «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.   I   decreti
          legislativi adottati dal  Governo  ai  sensi  dell'art.  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo»  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
              2. L'emanazione del decreto legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
              4. In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - Il testo dell'art. 1 della legge 15 dicembre 2011, n.
          217 (Disposizioni per l'adempimento di  obblighi  derivanti
          dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -
          Legge  comunitaria   2010),   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 2 gennaio 2012, n. 1, cosi' recita: 
              «Art.  1  (Delega  al   Governo   per   la   disciplina
          sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie). -
          1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle  norme
          comunitarie nell'ordinamento nazionale  il  Governo,  fatte
          salve le norme penali vigenti,  e'  delegato  ad  adottare,
          entro due anni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge,  disposizioni  recanti  sanzioni  penali  o
          amministrative per le violazioni di obblighi  contenuti  in
          direttive  comunitarie  attuate  in  via  regolamentare   o
          amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, o
          in regolamenti comunitari pubblicati alla data  di  entrata
          in vigore della presente legge, per i quali non  sono  gia'
          previste sanzioni penali o amministrative. 
              2. La delega di  cui  al  comma  1  e'  esercitata  con
          decreti legislativi adottati ai sensi  dell'art.  14  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, su  proposta  del  Presidente
          del Consiglio dei ministri o del Ministro per le  politiche
          europee e del Ministro della giustizia, di concerto  con  i
          Ministri competenti per materia. I decreti  legislativi  si
          informano ai principi e criteri direttivi di  cui  all'art.
          2, comma 1, lettera c), della legge 4 giugno 2010, n. 96. 
              3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente
          articolo sono trasmessi  alla  Camera  dei  deputati  e  al
          Senato della Repubblica per  l'espressione  del  parere  da
          parte dei competenti organi parlamentari con le modalita' e
          nei termini previsti dai commi 3  e  8  dell'art.  1  della
          legge 4 giugno 2010, n. 96.». 
              - Il Regolamento (CE) del 17 maggio 2006,  n.  842/2006
          e' pubblicato nella G.U.U.E. 14 giugno 2006, n. L 161. 
              -  Il  Regolamento  (CE)  del  17  dicembre  2007,   n.
          1493/2007 e' pubblicato nella G.U.U.E. 18 dicembre 2007, n.
          L 332. 
              -  Il  Regolamento  (CE)  del  17  dicembre  2007,   n.
          1494/2007 e' pubblicato nella G.U.U.E. 18 dicembre 2007, n.
          L 332. 
              - Il Regolamento (CE) del 18 dicembre 2007 n. 1497/2007
          e' pubblicato nella G.U.U.E. 19 dicembre 2007, n. L 333. 
              - Il Regolamento (CE) del 19 dicembre 2007 n. 1516/2007
          e' pubblicato nella G.U.U.E. 20 dicembre 2007, n. L 335. 
              - I Regolamenti (CE) del 2 aprile  2008  nn.  303/2008,
          304/2008, 305/2008,  306/2008,  307/2008  e  308/2008  sono
          pubblicati nella G.U.U.E. 3 aprile 2008, n. L 92. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio
          2012, n. 43 (Regolamento recante attuazione del regolamento
          (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra)
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 aprile  2012,  n.
          93. 
              - La legge 24  novembre  1981,  n.  689  (Modifiche  al
          sistema penale) e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  30
          novembre 1981, n. 329, S.O. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il Regolamento (CE) 842/2006, si veda nelle  note
          alle premesse. 
              - Per il Regolamento (CE) 1493/2007, si veda nelle note
          alle premesse. 
              - Per il Regolamento (CE) n. 1494/2007, si  veda  nelle
          note alle premesse. 
              - Per il Regolamento (CE) 1497/2007, si veda nelle note
          alle premesse. 
              - Per il Regolamento (CE) n. 1516/2007, si  veda  nelle
          note alle premesse. 
              - Per i Regolamenti  (CE)  /2008,  304/2008,  305/2008,
          306/2008, 307/2008 e  308/2008  si  veda  nelle  note  alle
          premesse. 
              - Per il decreto del  Presidente  della  Repubblica  27
          gennaio 2012 n. 43, si veda nelle note alle premesse.